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| Decreto
Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 '' Attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili'' |
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(pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.223 del 23/09/96 Supplmento Ordinario
n.156) |
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SOMMARIO |
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( Testo vigente dopo le modifiche
apportate dal D.Lgs 19 novembre 1999, n. 528) |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994,
n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996,
n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma
3;
Vista la direttiva 92/57/CEE,
del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili
(ottava direttiva particolare, ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione dell'8
agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia
e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'interno
e per la funzione pubblica e gli affari regionali; |
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EMANA IL SEGUENTE DECRETO
LEGISLATIVO: |
| Art.
1. Campo di applicazione |
| 1.
Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
a).
2. Le disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
di seguito denominato decreto legislativo n.
626/1994, e della vigente legislazione in materia
di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
si applicano al settore di cui al comma 1, fatte
salve le disposizioni specifiche contenute nel
presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca
e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti
connessi alle attivita' minerarie esistenti
entro il perimetro dei permessi di ricerca,
delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti
che costituiscono pertinenze della miniera ai
sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori
del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione,
vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di caricamento
di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione,
ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale,
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
e nelle altre aree sottomarine comunque soggette
ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attivita' svolte in
studi teatrali, cinematografici, televisivi
o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purche' tali attivita' non implichino l'allestimento
di un cantiere temporaneo o mobile. |
| Art.
2. Definizioni |
|
1. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile,
in appresso denominato "cantiere"
: qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile il cui elenco e'
riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto
per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti
della sua realizzazione. Nel caso di appalto
di opera pubblica, il committente e' il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto
che puo' essere incaricato dal committente ai
fini della progettazione o della esecuzione
o del controllo dell'esecuzione dell'opera.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile
dei lavori e' il responsabile unico del procedimento
ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona
fisica la cui attivita' professionale concorre
alla realizzazione dell'opera senza vincolo
di subordinazione;
e) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore
per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore
per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso
dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice,
incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 5.
f-bis) uomini-giorno: entita'
presunta del cantiere rappresentata dalla somma
delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi, previste per la realizzazione
dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza:
il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 e successive modifiche. |
| Art.
3. Obblighi del committente o del responsabile
dei lavori |
|
1. Il committente o il responsabile
dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera,
ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei
lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra
loro, il committente o il responsabile dei lavori
prevede nel progetto la durata di tali lavori
o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile
dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera,
valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e' prevista
la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico
di progettazione, designa il coordinatore per
la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entita'
presunta e' pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano
i rischi particolari elencati nell'allegato
II.
4. Nei casi di cui al comma
3, il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell'affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che
deve essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 10.
4-bis. La disposizione di cui
al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata a una o piu' imprese.
5. Il committente o il responsabile
dei lavori, qualora in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 10, puo' svolgere le funzioni
sia di coordinatore per la progettazione sia
di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. il committente o il responsabile
dei lavori comunica alle imprese esecutrici
e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore
per la progettazione e quello del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi
devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile
dei lavori puo' sostituire in qualsiasi momento,
anche personalmente se in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 10, i soggetti designati
in attuazione dei commi 3 e 4. <
8. Il committente o il responsabile
dei lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici
una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
|
| Art.
4. Obblighi del coordinatore per la progettazione |
|
1. Durante la progettazione
dell'opera e comunque prima della richiesta
di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma
1;
b) predispone un fascicolo contenente
le informazioni utili ai fini della prevenzione
e della protezione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato II al
documento UE 26/05/93. Il fascicolo non e' predisposto
nel caso di lavori di manutenzione ordinaria
di cui all'articolo 31, lettera a), della legge
5 agosto 1978, n. 457.
2. Il fascicolo di cui al comma
1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto
di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori
pubblici, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo
393 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato
dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in
seguito denominata "commissione prevenzione
infortuni", sono definiti i contenuti del
fascicolo di cui al comma 1, lettera b). |
| Art.
5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori |
|
1. Durante la realizzazione
dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune azioni
di coordinamento e controllo, l'applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione
delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneita' del
piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo,
e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento
e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
nonche' verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attivita'
nonche' la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di
quanto previsto negli accordi tra le parti sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o
al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni
del piano di cui all'articolo 12 e proporre
la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile
dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione
provvede a dare comunicazione dell'inadempienza
alla azienda unita' sanitaria locale territorialmente
competente e alla direzione provinciale del
lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscontrato,
le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo
3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione,
oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il piano di sicurezza e di coordinamento
e predispone il fascicolo, di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b).
2. (abrogato)
3. (abrogato) |
| Art.
6. Responsabilita' dei committenti e dei responsabili
dei lavori |
|
1. Il committente e' esonerato
dalle responsabilita' connesse all'adempimento
degli obblighi limitatamente all'incarico conferito
al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione, non esonera il committente o il
responsabile dei lavori dalle responsabilita'
connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5,
comma 1, lettera a). |
| Art.
7. Obblighi dei lavoratori autonomi |
|
1. I lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita'
nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature
di lavoro in conformita' alle disposizioni del
titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di
protezione individuale conformemente a quanto
previsto dal titolo IV del decreto legislativo
n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni
fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza. |
| Art.
8. Misure generali di tutela |
|
1. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera
osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626
del 1994, e curano, ciascuno per la parte di
competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere
in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di
posti di lavoro tenendo conto delle condizioni
di accesso a tali posti, definendo vie o zone
di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione
dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo
prima dell'entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al
fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare
la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento
delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione
dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva
da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi
di lavoro;
g) la cooperazione tra datori
di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita'
che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita'
del cantiere. |
| Art.
9. Obblighi dei datori di lavoro |
| 1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi una
unica impresa, anche familiare o con meno di
dieci addetti:
a) adottano le misure conformi
alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione
dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile
dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e
l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.
c-bis) redigono il piano operativo
di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera f-ter);
2. L'accettazione da parte di
ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici
del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 12 e la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente
al singolo cantiere interessato, adempimento
alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi
1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 626 del 1994. |
| Art.
10. Requisiti professionali del coordinatore per
la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori |
| 1.
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria,
architettura, geologia, scienze agrarie o scienze
forestali, nonche' attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria
o architettura nonche' attestazione da parte
di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attivita' lavorative nel settore
delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito
industriale o perito agrario o agrotecnico nonche'
attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attivita'
lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma
1, devono essere, altresi', in possesso di attestato
di frequenza a specifico corso in materia di
sicurezza organizzato dalle regioni, mediante
le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale,
o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL,
dall'Istituto italiano di medicina sociale,
dai rispettivi ordini o collegi professionali,
dalle universita', dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli
organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata
dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare
almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma
2 non e' richiesto per i dipendenti in servizio
presso pubbliche amministrazioni che esplicano
nell'ambito delle stesse amministrazioni le
funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma
2 non e' richiesto per coloro che, non piu'
in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica
in materia di sicurezza nelle costruzioni, per
almeno cinque anni, in qualita' di pubblici
ufficiali o di incaricati di pubblico servizio
e per coloro che producano un certificato universitario
attestante il superamento di uno o piu' esami
del corso o diploma di laurea, equipollenti
ai fini della preparazione conseguita con il
corso di cui all'allegato V o l'attestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento
universitario con le medesime caratteristiche
di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento
dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico
dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la
misura degli oneri per il funzionamento dei
corsi di cui al comma 2, da esse organizzati,
da porsi a carico dei partecipanti. |
| Art.
11. Notifica preliminare |
| 1.
Il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda
unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti la notifica
preliminare elaborata conformemente all'allegato
III nonche' gli eventuali aggiornamenti nei
seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo
3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente
non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono
nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica
impresa la cui entita' presunta di lavoro non
sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve
essere affissa in maniera visibile presso il
cantiere e custodita a disposizione dell'organo
di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici
istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione
dell'articolo 20 del decreto legislativo n.
626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle
notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. |
| Art.
12. Piano di sicurezza e di coordinamento |
| 1.
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi
e la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature
atti a garantire, per tutta la durata dei lavori,
il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori,
nonche' la stima dei relativi costi che non
sono soggetti al ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici. Il piano contiene altresi'
le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dalla eventuale presenza simultanea o successiva
di piu' imprese o dei lavoratori autonomi ed
e' redatto anche al fine di prevedere, quando
cio' risulti necessario, l'utilizzazione di
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il piano
e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita' dell'opera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche del processo
di costruzione. In particolare il piano contiene,
in relazione alla tipologia del cantiere interessato,
i seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la
recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza
contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente
esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza
connesse alla presenza nell'area del cantiere
di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e
reti principali di elettricita', acqua, gas
ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione
contro il rischio di seppellimento da adottare
negli scavi;
i) misure generali da adottare
contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione
da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita'
del l'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita'
delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza
da adottare nel caso di estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione
siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro
i possibili rischi di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione
a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione
a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lett.c;
s) valutazione, in relazione alla
tipologia dei lavori, delle spese prevedibili
per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione
da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento
e' parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare quanto previsto nel piano
di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del piano
di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica
i lavori puo' presentare al coordinatore per
l'esecuzione proposte di integrazione al piano
di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza. In nessun
caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione
immediata e' necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio. |
| Art.
13. Obblighi di trasmissione |
| 1.
Il committente o il responsabile dei lavori
trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento
a tutte le imprese invitate a presentare offerte
per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto
di opera pubblica si considera trasmissione
la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori
l'impresa aggiudicataria trasmette il piano
di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e
ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi
lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette
il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore
per l'esecuzione. |
| Art.
14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza |
| 1.
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 12 e
delle modifiche significative apportate allo
stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante per la
sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti
sul contenuto del piano. Il rappresentante per
la sicurezza puo' formulare proposte al riguardo.
2.( abrogato ) |
|
Art. 15. Coordinamento della
consultazione e partecipazione de lavoratori(abrogato) |
| Art.
16. Modalita' di attuazione della valutazione
del rumore |
| 1.
L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore
al rumore puo' essere calcolata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione
e ai livelli di rumore standard individuati
da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta
dalla commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione
di cui all'articolo 40 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte
documentale cui si e' fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti
lavorazioni e compiti che comportano una variazione
notevole dell'esposizione quotidiana al rumore
da una giornata lavorativa all'altra puo' essere
fatto riferimento, ai fini dell'applicazione
della vigente normativa, al valore dell'esposizione
settimanale relativa alla settimana di presumibile
maggiore esposizione nello specifico cantiere,
calcolata in conformita' a quanto previsto dall'articolo
39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277. |
| Art.
17. Modalita' attuative di particolari obblighi |
| 1.
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori
e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento
di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce
assolvimento dell'obbligo di riunione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626
del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante
per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata
presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni
lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza
sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico
competente agli ambienti di lavoro in cantieri
aventi caratteristiche analoghe a quelli gia'
visitati dallo stesso medico competente e gestiti
dalle stesse imprese, puo' essere sostituita
o integrata, a giudizio del medico competente,
con l'esame di piani di sicurezza relativi ai
cantieri in cui svolgono la loro attivita' i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo
22 del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri
e i contenuti per la formazione dei lavoratori
e dei loro rappresentanti possono essere definiti
dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando
e' previsto nei contratti di affidamento dei
lavori che il committente o il responsabile
dei lavori organizzi apposito servizio di pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
sono esonerati da quanto previsto dall'articolo
4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo
n.626/1994. |
| Art.
18. Aggiornamento degli allegati |
| 1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro
della sanita', sentita eventualmente la Commissione
prevenzione infortuni, i provvede ad adeguare
gli allegati I, II, III e IV in conformita'
a modifiche adottate in sede comunitaria. |
| Art.
19. Norme transitorie |
| 1.
In sede di prima applicazione del presente decreto
i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1
e 2, non sono richiesti per le persone che alla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione,
comprovante il loro inquadramento in qualifiche
che consentono di sovraintendere altri lavoratori
e l'effettivo svolgimento di attivita' qualificata
in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni
per almeno quattro anni, rilasciata da datori
di lavoro pubblici o privati;l'attestazione
e' accompagnata da idonea documentazione comprovante
il regolare versamento dei contributi assicurativi
per i periodi di svolgimento dell'attivita';
b) dimostrano di avere svolto
per almeno quattro anni funzioni di direttore
tecnico di cantiere, documentate da certificazioni
di committenti pubblici o privati e in tal caso
vidimate dalle autorita' che hanno rilasciato
la concessione o l permesso di esecuzione dei
lavori.
2. I soggetti di cui al comma
1 devono, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, frequentare
il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la
cui durata e' fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di
cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere
trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente
competente. |
| Art.
20. Sanzioni relative agli obblighi dei committenti
o dei responsabili dei lavori |
| 1.
Il committente o il responsabile dei lavori
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la violazione degli articoli
3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6,
comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione dell'articolo
3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 11, comma 1;
13, comma 1. |
| Art.
21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori |
| 1.
Il coordinatore per la progettazione e' punito
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per
la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la violazione dell'articolo
5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e
comma 1-bis;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione dell'articolo
5, comma 1, lettera d). |
| Art.
22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori
di lavoro, dei dirigenti e dei preposti |
|
1. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti
che dirigono o sovrintendono le attivita' delle
imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle
pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. Il datore di lavoro e' punito
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo
14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la violazione degli articoli
9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 12, comma 4;
13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con
l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per
la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera
a), 12, comma 3. |
| Art.
23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi |
| 1.
I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila
a lire un milione per la violazione degli articoli
7, comma 1, e 12, comma 3. |
| Art.
24. Oneri |
| 1.
Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento
per le pubbliche amministrazioni si fara' fronte
con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna
amministrazione. |
| Art.
25. Entrata in vigore |
| 1.
Le disposizioni del presente decreto entrano
in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
|
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
| ALLEGATO
I - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A). |
| 1.
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento
o lo smantellamento di opere fisse, permanenti
o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, comprese
le linee elettriche, le parti strutturali degli
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo
per la parte che comporta lavori edili o di
ingegneria civile, le opere di bonifica, di
sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di
costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione
di lavori edili o di ingegneria civile |
| ALLEGATO
II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI
CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1. |
| 1.
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di
seppellimento o di sprofondamento a profondita'
superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza
superiore a m 2, se particolarmente aggravati
dalla natura dell'attivita' o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del
posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori
a sostanze chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la salute
dei lavoratori oppure comportano un'esigenza
legale di sorveglianza sanitaria. <
3. Lavori con radiazioni ionizzanti
che esigono la designazione di zone controllate
o sorvegliate quali definite dalla vigente normativa
in materia di protezione dei lavoratori dalle
radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimita' di
linee elettriche aeree a conduttori nudi in
tensione.
5. Lavori che espongono ad un
rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei
e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria
compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego
di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio
di elementi prefabbricati pesanti. |
| ALLEGATO
III - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI
CUI ALL'ARTICOLO 11. |
| 1.
Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i)
e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori,
(nome (i) e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto
riguarda la sicurezza e la salute durante la
progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo
(i)).
7. Coordinatore (i) per quanto
riguarda la sicurezza e la salute durante la
realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo
(i)).
8. Data presunta d'inizio dei
lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori
in cantiere.
10. Numero massimo presunto
dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese
e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese
gia' selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto
dei lavori. |
|
ALLEGATO IV-PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA E DI SALUTE PER I CANTIERI (Articolo
9) |
| 1.
I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili
devono rispondere alle norme di cui al Titolo
II del decreto legislativo n. 626/1994. |
| Prescrizioni
specifiche per i posti di lavoro nei cantieri |
| 1.
I posti di lavoro in cui si esercita l'attivita'
di costruzione devono soddisfare alle disposizioni
previste dalla legislazione vigente e a quelle
indicate nelle Sezioni I e II. |
| Sezione
I - Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei
locali. |
| 1.
Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono
aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non
devono essere chiuse in modo tale da non poter
essere aperte facilmente e immediatamente da
ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle
in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le
porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Areazione
2.1. Qualora vengano impiegati
impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo tale
che i lavoratori non vengano esposti a correnti
d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo
di sporcizia che possono comportare immediatamente
un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell'inquinamento dell'aria respirata devono
essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e
artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono
disporre, nella misura del possibile, di sufficiente
luce naturale ed essere dotati di dispositivi
che consentano un'adeguata illuminazione artificiale
per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti
dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non
devono presentare protuberanze, cavita' o piani
inclinati pericolosi; essi devono essere fissi,
stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superifici dei pavimenti,
delle pareti e dei soffitti nei locali devono
essere tali da poter essere pulite e intonacate
per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o translucide,
in particolare le pareti interamente vetrate
nei locali o nei pressi dei posti di lavoro
e delle vie di circolazione devono essere chiaramente
segnalate ed essere costituite da materiali
di sicurezza ovvero essere separate da detti
posti di lavoro e vie di circolazione, in modo
tale che i lavoratori non possano entrare in
contatto con le pareti stesse, ne' essere feriti
qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei
locali.
5.1. Le finestre, i lucernari
e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai
lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti
essi non devono essere posizionati in modo da
costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari
devono essere progettati in maniera congiunta
con le attrezzature ovvero essere dotati di
dispositivi che ne consentano la pulitura senza
rischi per i lavoratori che effettuano questo
lavoro nonche' per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero,
i materiali impiegati e le dimensioni delle
porte e dei portoni sono determinati dalla natura
e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto
ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento
devono essere trasparenti o essere dotati di
pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti
o translucide delle porte e dei portoni sono
costituite da materiale di sicurezza e quando
c'e' da temere che i lavoratori possano essere
feriti se una porta o un portone va in frantumi,
queste superfici devono essere protette contro
lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura
dei locali lo richiedano per assicurare la protezione
dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione
deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le
scale e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi
mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati
dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati
di dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili e accessibili. |
| Sezione
II - Posti di lavoro nei cantieri all'esterno
dei locali |
| 1.
Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature
devono essere disposti o accatastati in modo
da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di
un edificio o di una struttura puo' presentare
un pericolo, i lavori devono essere progettati
e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza
di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono
essere:
a) ben costruiti, con materiali
appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura
adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi
in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione,
la trasformazione o lo smantellamento di una
paratoia o di un cassone devono essere effettuati
soltanto sotto la sorveglianza di una persona
competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni
devono essere ispezionati ad intervalli regolari
da una persona competente. |
|
ALLEGATO V - Corso di formazione
per la sicurezza del lavoro nel settore edile. |
| 1.
Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni
delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri
per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione
dei lavori in sicurezza (uso delle macchine,
dei DPI, ponteggi e opere provvisionali etc);
f) metodologie per l'elaborazione
di piani di sicurezza e coordinamento. |
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Gli
uffici del C.P.T. sono UBICATI in
Via dell'Edilizia s.n. - 85100 POTENZA |
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Numero
Verde 800 014 547 |
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