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Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 "Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, recante attuazione della direttiva
92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da osservare nei cantieri
temporanei o mobili" |
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(pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000) |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare
l'articolo 1, comma 6, che ha delegato il Governo
a emanare disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del
Consiglio del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni
minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto l'articolo 45, comma 24, della legge 17
maggio 1999, n. 144, recante proroga del termine
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n.
128 del 1998; Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio
1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 15 novembre 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'interno,
dei lavori pubblici e per gli affari regionali;
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EMANA IL SEGUENTE DECRETO
LEGISLATIVO: |
| Art.
1.
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti
lettere: "e-bis) ai lavori svolti in
mare;
e-ter) alle attivita' svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi
in cui si effettuino riprese, purche' tali attivita'
non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo
o mobile.".
Art. 2.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso
denominato "cantiere : qualunque luogo in
cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco e' riportato all'allegato
I;";
b) alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nel caso di appalto di opera pubblica,
il committente e' il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell'appalto;";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) responsabile dei lavori: soggetto che
puo' essere incaricato dal committente ai fini
della progettazione o della esecuzione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto
di opera pubblica, il responsabile dei lavori
e' il responsabile unico del procedimento ai sensi
dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche;";
d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) coordinatore in materia di sicurezza
e di salute durante la realizzazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione
dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro
dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'articolo 5.";
e) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) uomini-giorno: entita' presunta del
cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento
che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.".
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 494
del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase di progettazione dell'opera,
ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi
e alle misure generali di tutela di cui all'articolo
3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al
fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione
in condizioni di sicurezza dei lavori o delle
fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente
o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase della progettazione dell'opera,
valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e b).";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza
di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente
o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione in
ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entita' presunta e' pari
o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi
particolari elencati nell'allegato II.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di cui al comma 3, il committente
o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento
dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 10.";
e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4
si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento
dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei
lavori o di parte di essi sia affidata a una o
piu' imprese.";
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il committente o il responsabile dei
lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori
ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonche' una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti.".
Art. 4.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 494
del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica
e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il
fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori
di manutenzione ordinaria di cui all'articolo
31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n.
457.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui
all'articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito
e modificato dal decreto legislativo n. 626 del
1994, in seguito denominata "commissione
prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti
del fascicolo di cui al comma 1, lettera b)
2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3,
del decreto legislativo n. 494 del 1996, e' adottato
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 5.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 494
del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) verificare, con opportune azioni di coordinamento
e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la
corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro;";
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) verificare l'idoneita' del piano operativo
di sicurezza, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza
e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
nonche' verificare che le imprese esecutrici adeguino,
se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;";
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) verificare l'attuazione di quanto previsto
negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;";
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) segnalare al committente o al responsabile
dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati,
le inosservanze alle disposizioni degli articoli
7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui
all'articolo 12 e proporre la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile
dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito
alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione,
il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita'
sanitaria locale territorialmente competente e
alla direzione provinciale del lavoro;";
5) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate.";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma
4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre
a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige
il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone
il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b).";
c) i commi 2 e 3 sono soppressi.
Art. 6.
1. L'articolo 6 del decreto
legislativo n. 494 del 1996, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6 (Responsabilita' dei committenti
e dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente
e' esonerato dalle responsabilita' connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente
all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione
e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera
il committente o il responsabile dei lavori
dalle responsabilita' connesse alla verifica
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo
4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).".
Art. 7.
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
n. 494 del 1996 l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici,
durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure
generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno
per la parte di competenza, in particolare:".
Art. 8.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 494
del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:";
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta
la seguente; "c-bis) redigono il piano
operativo di sicurezza di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f-ter);";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore
di lavoro delle imprese esecutrici del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di
cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo
7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 626 del 1994.".
Art. 8.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 494
del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:";
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta
la seguente; "c-bis) redigono il piano
operativo di sicurezza di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f-ter);";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore
di lavoro delle imprese esecutrici del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di
cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo
7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 626 del 1994. Art. 9.
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n.
494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) diploma di laurea in ingegneria,
architettura, geologia, scienze agrarie o scienze
forestali, nonche' attestazione da parte di datori
di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno un anno;";
b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) diploma di geometra o perito
industriale o perito agrario o agrotecnico nonche'
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti di cui al comma 1, devono
essere, altresi', in possesso di attestato di
frequenza a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione
e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano
di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi
professionali, dalle universita', dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
o dagli organismi paritetici istituiti nel settore
dell'edilizia.".
Art. 10.
1. All'articolo 11 del citato decreto legislativo
n. 494 del 1996, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: "1. Il committente o il responsabile
dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette
all'azienda unita' sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti
la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato III nonche' gli eventuali aggiornamenti
nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo
di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla
lettera a) per effetto di varianti sopravvenute
in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui
entita' presunta di lavoro non sia inferiore a
duecento uomini-giorno.".
Art. 11.
1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 494
del 1996 e' sostituito del seguente: "Art.
12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). 1.
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi
e la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature
atti a garantire, per tutta la durata dei lavori,
il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori,
nonche' la stima dei relativi costi che non sono
soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure
di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di piu' imprese
o dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche
al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario,
l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva. Il
piano e' costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera
da realizzare ed alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione. In particolare il
piano contiene, in relazione alla tipologia del
cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili
rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell'area del cantiere di linee aeree
e condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali
di elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi
tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio
di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio
di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro
il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria
nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti
e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel
caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove
le modalita' tecniche di attuazione siano definite
in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi
di incendio o esplosione connessi con lavorazioni
e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei
lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione
dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro
gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare
quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e
nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
mettono a disposizione dei rappresentanti per
la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare
al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione
al piano di sicurezza e di coordinamento, ove
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza.
In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata
e' necessaria per prevenire incidenti imminenti
o per organizzare urgenti misure di salvataggio.".
Art. 12.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 494
del 1996 e' sostituito dal seguente: "Art.
13 (Obblighi di trasmissione). - 1. Il committente
o il responsabile dei lavori trasmette il piano
di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l'esecuzione
dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica
si considera trasmissione la messa a disposizione
del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria
trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna
impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.".
Art. 13.
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n.
494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Prima dell'accettazione del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 e delle modifiche significative apportate allo
stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza
e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto
del piano. Il rappresentante per la sicurezza
puo' formulare proposte al riguardo."; b)
il comma 2 e' soppresso.
Art. 14.
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n.
494 del 1996, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo
40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, va riportata la fonte documentale cui si
e' fatto riferimento.".
Art. 15.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n.
494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei cantieri la cui durata presunta dei
lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi,
l'adempimento di quanto previsto dall'articolo
14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del
rappresentante per la sicurezza.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei cantieri la cui durata presunta dei
lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi,
e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di
cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo
n. 626 del 1994, la visita del medico competente
agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche
analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico
competente e gestiti dalle stesse imprese, puo'
essere sostituita o integrata, a giudizio del
medico competente, con l'esame di piani di sicurezza
relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita'
i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.".
Art. 16.
1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 494
del 1996 e' sostituito dal seguente: "Art.
20 (Sanzioni relative agli obblighi dei committenti
o dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente
o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 3, commi 1, secondo
periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire sei milioni per la violazione
degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.".
Art. 17.
1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo
n. 494 del 1996, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione dell'articolo
5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e comma
1-bis;".
Art. 18.
1. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 494
del 1996 e' sostituito dal seguente: "Art.
22 (Sanzioni relative agli obblighi dei datori
di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). - 1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono
le attivita' delle imprese stesse, sono tenuti
all'osservanza delle pertinenti disposizioni del
presente decreto.
2. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a
cinque milioni per la violazione dell'articolo
14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 9, comma 1, lettera
a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire sei milioni per la violazione
degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a
due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per la violazione degli articoli
9, comma 1, lettera a), 12, comma 3.".
Art. 19.
1. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 494
del 1996 e' sostituito dal seguente: "Art.
23 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi).
- 1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila
a lire un milione per la violazione degli articoli
7, comma 1, e 12, comma 3.".
Art. 20.
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo
n. 494 del 1996 e' inserito il seguente: "Art.
23-bis (Estinzione delle contravvenzioni). - 1.
Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20,
comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22,
commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano
le disposizioni del capo II del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758.".
Art. 21.
1. L'allegato I del decreto legislativo n. 494
del 1996 e' sostituito dal seguente:
Allegato I
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento
o lo smantellamento di opere fisse, permanenti
o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, comprese
le linee elettriche, le parti strutturali degli
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo
per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile
o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio
e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati
per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile".
2. All'allegato II, punto 4, dopo la parola: "elettriche"
sono aggiunte le seguenti: "aeree a conduttori
nudi in".
Art. 22.
1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della
stima dei costi della sicurezza, sono definiti
con il regolamento previsto dall'articolo 31,
comma 1, della legge n. 109 del 1994 e successive
modifiche.
Art. 23.
1. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanita' e dei lavori pubblici,
sentita la Commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono modificati
i contenuti dell'allegato V del decreto legislativo
n. 494 del 1996 e sono definiti:
a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento
dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del
1996, come modificato dal presente decreto, in
relazione alle specifiche competenze connesse
al titolo di studio;
b) i livelli di formazione e qualificazione dei
coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione
di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996,
in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere
nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione
completati entro la data di entrata in vigore
del decreto di cui al presente articolo.
Art. 24.
1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 494
del 1996 e' abrogato.
Art. 25.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni
del presente decreto trovano applicazione nei
casi in cui alla data di entrata in vigore del
presente decreto non si sia conclusa la fase di
progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione
esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo
1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento
dell'incarico.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:
a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione
del progetto esecutivo;
b) in tutti gli altri casi, con la presentazione,
alle autorita' competenti per il controllo dei
lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte
istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso
di lavori di manutenzione, alla data dell'atto
di affidamento dei lavori stessi.
Art. 26.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano
in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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