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COMITATO
PARITETICO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA
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| Nella
presente sezione abbiamo cercato di guidare l'utente
nella intricata panoramica degli aggiornamenti legislativi
successivi al Decreto Legislativo 494/96. Nel sommario
sono indicate le norme aggiornate al 2002. |
| SOMMARIO |
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DECRETO
LEGISLATIVO N.251 DEL 06/10/2004 |
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(MODIFICA
ALLA "LEGGE BIAGI" / MODIFICA ALL'ART.3
DEL D.LGS. 494/96 S.M.)
Il Decreto Legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004
ha emanato "Disposizioni correttive del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia
di occupazione e mercato del lavoro", cioè
ha apportato modifiche al decreto di attuazione delle
deleghe previste dalla Legge n. 30 del 14 febbraio
2003 (Legge Biagi).
Quest'ultima aveva già in parte cambiato l'articolo
3 comma 8 del D Lgs 494/1996, fissando per il committente
o l'eventuale responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dell'attività edilizia, l'obbligo di presentare
all'amministrazione competente per il rilascio dell'autorizzazione
a eseguire i lavori una serie di documenti, relativi
a ognuna delle imprese esecutrici: l'indicazione del
nominativo; una dichiarazione con l'organico medio
annuo, distinto per qualifica; il certificato di regolarità
contributiva.
Il D Lgs 251/2004 interviene sulla stessa prescrizione
normativa e, oltre a introdurre le diciture "permesso
di costruire" e "denuncia di inizio attività"
al posto della "concessione edilizia" nominata
nel testo precedente, stabilisce che, se il committente
non trasmetterà prima dell'inizio dei lavori
il certificato di regolarità contributiva delle
imprese esecutrici, l'efficacia del permesso di costruire
verrà sospesa.
Il provvedimento, in vigore dal 26 ottobre, specifica
che la sanzione scatta anche "in caso di variazione
dell'impresa esecutrice dei lavori".
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CIRCOLARE
N. 41 MINISTERO DEL LAVORO 18/03/1997 |
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Decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili: ulteriori chiarimenti interpretativi
del decreto legislativo 494/96 e del decreto legislativo
626/94.
1. APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI
TRANSITORIE DELL'ARTICOLO 19
AI COSIDDETTI DIRETTORI DEI LAVORI
In linea di principio è da tenere presente che
, ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile, i direttori
dei lavori svolgono, per conto dei committenti, la funzione
di verifica dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera
ai fini dell'applicazione da parte degli appaltatori
delle clausole contrattuali e delle regole d'arte. Poiché
nei contratti di appalto viene concordato espressamente
anche il rispetto da parte delle ditte appaltatrici
delle norme di sicurezza vigenti nell'ordinamento giuridico
oltre che delle regole dell'arte, i
direttori dei lavori in grado di dimostrare di aver
svolto tale funzione, per almeno quattro anni, alla
data del 24 marzo 1997, usufruiscono della norma transitoria
di cui all'articolo 19 del decreto in oggetto e, quindi,
possono beneficiare della riduzione a 60 ore della durata
del corso di formazione di cui all'articolo 10, comma
2.
2. TRASMISSIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), in fase
di progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima
della richiesta di presentazione dell'offerta, il coordinatore
ha il compito di redigere i piani di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 o il piano generale
di sicurezza di cui all'articolo 13. Poiché tale
obbligo individua precisamente la presentazione delle
offerte come fase successiva alla redazione dei piani
di sicurezza di cui agli articoli 12 e 13, ne deriva
che tali piani di sicurezza devono
essere trasmessi, a cura del committente, a tutte le
imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione
dei lavori.
3. ARTICOLI 9 E 22
Gli articoli 9 e 22 stabiliscono, rispettivamente, obblighi
e sanzioni a carico dei datori di lavoro appaltatori.
In virtù del "principio di specialità",
affermato in via generale in giurisprudenza, e in assenza
di precisa previsione di non delegabilità, tali
obblighi e le relative sanzioni sono riferite anche
ai dirigenti, qualora siano state loro delegate precise
attribuzioni e competenze al riguardo.
4. ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA A)
La lettera a) dell'articolo3, comma 3, individua uno
dei casi in cui il committente è obbligato a
nominare il coordinatore per la progettazione; in particolare
individua il caso "dei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese, anche se
non contemporanea se l'entità presunta del cantiere
è superiore a 100 uomini/giorni". Al riguardo
va precisato che la locuzione "anche se non contemporanea"
è un inciso che si riferisce alla "presenza
di più imprese" e, non un ulteriore fattispecie
che si aggiungerebbe alla "presenza di più
imprese" a prescindere dai 100 uomini/giorni. Tale
ultima ipotesi è stata prospettata come possibile
a causa della mancanza di una virgola dopo la parola
"contemporanea". Al contrario, l'interpretazione
diramata con la presente circolare, secondo cui la locuzione
"anche se non contemporanea" è un semplice
inciso di specificazione riferito alla presenza di più
imprese, è suffragata dalla considerazione che
ciascuna lettera del richiamato comma 3 contempla un'unica
ipotesi.
5. ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA A)
L'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)
si caratterizza e si differenziadall'ipotesi della lettera
b) per la modalità operativa del cantiere la
quale prevede la presenza contemporanea di più
di 20 lavoratori per tutti i 30 giorni lavorativi; ciò
in quanto la "e" congiunge e non disgiunge
le due fattispecie di 30 giorni lavorativi e di 20 lavoratori.
Infatti, nell'altra ipotesi di cantieri la cui entità
presunta è di 500 uomini/giorni non è
previsto un numero minimo di lavoratori contemporaneamente
presenti nel cantiere stesso. Si fa seguito alla circolare
n. 28/97 per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi
del D.Lgs 626/94 e successive modifiche.
6. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - ARTICOLO 48,
COMMA 2,
ALLEGATO VI
L'articolo 48, comma 2, stabilisce l'obbligo per il
datore di lavoro di adottare misure organizzative o
mezzi adeguati per ridurre il rischio derivante dalla
movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto degli
elementi forniti dall'allegato VI. Tale allegato prevede,
in particolare, i casi in cui la movimentazione manuale
può comportare i rischi,
tra l'altro, di lesioni dorso - lombari. Tra questi
casi è previsto quello dei carichi "troppo
pesanti" esplicitati con l'indicazione numerica
di 30 kg. Appare evidente che tale riferimento non introduce
un divieto di movimentazione manuale dei carichi superiori
a 30 kg, bensì, semplicemente, una soglia a partire
dalla quale il datore di lavoro deve adottare comunque
misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre i
rischi di lesione dorso - lombare e deve sottoporre
i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
16.
7. REGISTRO INFORTUNI
Con circolare n. 28/97 è stato chiarito che anche
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94 la circolare
n. 537 del 3 febbraio 1959 conserva validità
in riferimento alle modalità di tenuta del registro
infortuni. Pertanto rimane valido, come già affermato
in detta circolare, che "nel caso particolare di
imprese che inviano lavoratori fuori provincia per un
limitato periodo di tempo, quali, ad esempio, le imprese
che provvedono alla installazione di impianti o le imprese
stradali, i cui lavori comprendono
territori di pi province limitrofe e altri casi del
genere, il Registro potrà essere tenuto a sede
dell'azienda ancorché questa sia ubicata fuori
della provincia nelle quale si svolge il temporaneo
espletamento dei lavori".
8. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - INDIVIDUAZIONE
DEL
RESPONSABILE - ART. 8
In merito all'individuazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8, in
particolare per quanto attiene alle fattispecie previste
dal comma 5 dell'articolo stesso, si precisa quanto
segue. Nelle ipotesi di più unità produttive,
tutte afferenti a una unica azienda centrale, il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione può
essere individuato, per dette unità produttive,
nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dell'azienda centrale. A maggior ragione, tale
principio trova attuazione nell'ipotesi di distaccamenti
territoriali afferenti a un'unica azienda. |
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CIRCOLARE
N.30 MINISTERO DEL LAVORO 15/3/98 |
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(Ulteriori
chiarimenti interpretativi del Decreto Legislativo
494/96 e del Decreto Legislativo 626/94)
Decreto Legislativo 1996 n. 494 Allegato I, p.2 - Definizione
di "impianti".
Il termine "impianti", di cui all'allegato
I, p.2, deve essere riferito agli impianti tecnologici
asserviti a opere edili o di genio civile, e non anche
a impianti connessi alla produzione industriale, agricola
o di servizi. Una diversa interpretazione, che includesse
in tale termine tutti gli impianti a
prescindere dalla loro connessione con opere edili o
di genio civile, amplierebbe irragionevolmente il campo
di applicazione del decreto legislativo n. 494/96 che,
al contrario, ha trasposto nell'ordinamento giuridico
italiano la sola direttiva particolare relativa ai "cantieri
temporanei o mobili", ossia la direttiva 24/6/92
n.92/57 CEE.
L'impossibilità sotto il profilo giuridico di
una simile eventuale estensione deriva dal fatto che,
mentre è stato possibile, nell'ambito del settore
dei cantieri edili o di genio civile, individuare prescrizioni
anche più restrittive di quelle contenute nella
direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere
quella normativa ad altri settori, quali per esempio
la produzione industriale o agricola o di servizi, settori
per i quali l'Unione Europea ha emanato altre direttive
generali o particolari, che sono state regolarmente
tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico.
Tanto ciò è vero, che nell'allegato I
della direttiva in questione l'elenco dei lavori da
considerarsi edili o di genio civile, anche se solo
esemplificativo, contiene esempi tutti strettamente
collegati a lavori, rientranti nel settore delle costruzioni,
e il termine "impianti" non è neanche
presente.
D'altra parte, al riguardo va tenuta presente anche
la circostanza che specifici obblighi di tutela a carico
dei datori di lavoro committenti sono stabiliti anche
nel decreto legislativo 626/94, all'articolo 7, il quale
impone azioni congiunte di informazione, cooperazione
e coordinamento, sia carico dei datori di lavoro committenti,
sia a carico
dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori e
dei lavoratori autonomi, e tale normativa trova senz'altro
applicazione anche alle attività di manutenzione
degli impianti di produzione industriale, agricola o
di servizi.
Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale
dipendente, senza ricorso all'appalto ove i lavori o
le attività individuate negli allegati I e II
del decreto legislativo n. 494/96, vengano effettuati
dal datore di lavoro, esclusivamente con proprio personale
dipendente, le disposizioni del decreto legislativo
494/96, non sono applicabili poiché in tale caso
il soggetto in questione non assume il ruolo di committente,
bensì unicamente quello di datore di lavoro.
Pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute
nel decreto legislativo n. 626/94 e nelle disposizioni
speciali di settore di volta in volta applicabili.
Allegato I, p. 1 - Attività di sistemazione forestale
Ai fini dell'individuazione delle attività forestali
rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
n. 494/96 va chiarito che tali attività sono
solo quelle assimilabili a operazioni proprie dei cantieri
edili o di genio civile, quali per esempio la costruzione
di manufatti, per la sistemazione di corsi d'acqua,
la pulizia di alvei, l'apertura di strade ecc.
Articolo 3, comma 3
Nell'ambito delle ipotesi di cui all'articolo 3, commi
3 e 4, il committente è obbligato a designare
il coordinatore per la progettazione e il coordinatore
per l'esecuzione e, correlativamente, è tenuto
al rispetto di tutti gli altri obblighi conseguenti
a tale designazione, tra i quali l'elaborazione dei
piani di sicurezza.
Al di fuori di dette ipotesi, a carico del committente
rimangono esclusivamente gli obblighi di cui all'articolo
3, comma 1 del decreto legislativo n. 494/96 e quelli
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 626/94,
nel caso in cui il committente sia contemporaneamente
datore di lavoro e affidi ad un appaltatore l'esecuzione
di un'opera all'interno della propria realtà
operativa.
Sempre al di fuori delle suddette ipotesi, a carico
degli appaltatori rimangono applicabili gli obblighi
derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge n.
55/90, e quelli derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica
generale specifica (DPR n. 547/55, DPR 164/56, decreto
legislativo n. 626/94 ecc.).
Difatti, a conferma e ulteriore specificazione di quanto
già precisato con circolare n.41/97, la legge
55/90 non si applica tutte le volte che trova applicazione
il decreto legislativo n. 494/96 ai sensi dell'articolo
3, comma 3. Viceversa, nelle ipotesi in cui quest'ultimo
decreto non si applichi, la legge 55/90 continua a esplicare
la sua efficienza normativa.
Articolo 19, comma 1, lettere a) e b)
Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti, di
cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono
abilitati a svolgere legittimamente le funzioni di coordinatore
previste dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto,
purché entro il 21/3/2000 abbiano frequentato
il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata
è fissata in 60 ore.
Allegato II, p.4
Con la locuzione "linee elettriche in tensione"
contenuta nel punto 4 dell'allegato II del decreto legislativo
494/96 si intende fare riferimento alle linee elettriche
in tensione aeree e nude e non anche ai cavi isolati
o interrati.
Articolo 22, comma 1, lettera a)
Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani di sicurezza
e di coordinamento, di cui agli articoli 12 e 13, misure
o disposizioni già contenute anche in precise
norme contravvenzionali di altre leggi, per la mancata
attuazione di tali disposizioni si deve applicare la
sola sanzione corrispondente alla violazione di legge
e non anche a quella prevista dall'articolo 22, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 494/96.
Legge 23/5/1997, n.135, articolo 12
La disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge
23/5/97, n.135, di conversione del DL n. 67 del 25/3/97,
con riferimento al DL 494/96 ha, sino al 31/12/97, raddoppiato
i tempi di adeguamento alle prescrizioni impartite dagli
organi di vigilanza e ha ridotto della metà la
somma di cui all'articolo 21, comma 2. Con tale disposizione,
pertanto, è stata implicitamente estesa l'applicazione
del suddetto DL n. 758/94 anche alle contravvenzioni
del decreto legislativo n. 494/96, a prescindere dal
termine del 31/12/97 e dalle riduzioni della sanzione
amministrativa.
Infatti non sarebbe possibile sotto il profilo giuridico
modificare temporaneamente termini e sanzioni di una
legge se quest'ultima non trovasse applicazione alla
stessa materia anche con le sanzioni e i termini ordinari. |
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PARERE
DI STATO - SEZIONE SECONDA |
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PARERE
RESO ALLA REGIONE LAZIO NELL'ADUNANZA DEL 1° LUGLIO
1998
Quesito concernente le prime direttìve per l'applícazione
del Dlgs 14/8/1996, n. 494 concernente attuazione della
direttiva 92/57/CEE relativa alle prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili. - Circolare dei Nlínistero del Lavoro
e della Previdenza Sociale n. 41/97.
Vista la relazione della Regione Lazio (trasmessa con
nota prot. n. 4356 - Uff. II - in data 11 giugno 1997
da parte del Commissario del Governo nella Regione Lazio)
con la quale viene richiesto il parere del Consiglio
di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;
Vista la propria pronuncia interlocutoria n. 1533/97
del 9/7/1997 ed il successivo adempimento - tramite
il Commissario del Governo nella Regione Lazio - della
Regione Lazio;
Esaminati gli atti ed udito il relatore;
Premesso
Riferisce la Regione Lazio (con nota del Presidente
della Giunta regionale) che, con la circolare 18/3/1997
n. 41 il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
ha emanato alcune direttive per l'applicazione delle
disposizioni in oggetto.
La Regione Lazio aveva nel frattempo costituito un Gruppo
di lavoro, con la partecipazione dì esperti del
settore, al quale era stato affidato analogo compito.
Le conclusioni cui il suddetto Gruppo di Lavoro è
pervenuto sono sintetizzate nel relativo documento.
Il raffronto tra i due elaborati sembra evidenziare
difformità interpretative per quanto attiene,
in particolare i seguenti punti:
1. Abrogazione tacita dell'art. 18, comma 8, della L.
n. 55/90.
La norma in parola stabilisce, tra l'altro, l'obbligo
di presentazione al committente del piano di sicurezza
da parte degli appaltatori. La Circolare n. 41/97 esprime
l'avviso "che tale articolo deve ritenersi, non
più applicabile, poiché le disposizioni
del Decreto legislativo n. 494/96 regolamentano in maniera
diversa la stessa materia". Il documento elaborato
del Gruppo di lavoro regionale ha ritenuto, invece,
che il D.Lgs. 494/96 non abbia abrogato le disposizioni
di cui alla L. 55/90, almeno nei casi in cui non risultino
superate le soglie di cui all'articolo 3 del decreto
stesso.
Tale avviso - secondo la Regione - apparirebbe formalmente
più corretto almeno alla stregua di quanto disposto
dall'art. 5 delle preleggi.
2. Applicazione iniziale.
La circolare n. 41/97 ha espresso la direttiva secondo
cui "In virtù del principio generale della
irretroattività e tassatività della legge
penale, le disposizioni del Decreto Legislativo n. 494/96
si applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione
sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo
1997, data di entrata in vigore del decreto stesso...".
, tenuto conto del Generale principio secondo cui ciascun
atto di una serie procedimentale trova la propria disciplina
nelle norme del tempo del suo venire in essere, ha invece
espresso l'opinione secondo la quale "appare ragionevole
sostenere che l'obbligo di cui all'art. 3 comma 1 dovrà
applicarsi in ogni caso a partire dal 24 marzo 1997
per tutti i progetti per i quali è in corso la
redazione del livello esecutivo, e quindi anche per
quelli il cui affidamento sia già avvenuto prima
della predetta data". Sui punti di dissenso sopra
evidenziati viene pertanto richiesto il parere del Consiglio
di Stato, significandosi che nelle more l'Amministrazione
Regionale si conformerà a quanto espresso nella
Circolare n. 41/97 del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, e che analoga direttiva verrà
impartita agli Enti ed organismi ad essa collegati.
Con pronuncia interlocutoria n. 1533/97 del 9/7/1997
sono stati richiesti all'Amministrazione adempimenti
istruttori, ai quali è stato dato corso - tramite
nota prot. n. 3013/Uff. II in data 2/6/1998 del Commissariato
del Governo - da parte della Regione Lazio (nota del
Presidente della Giunta Regionale n. 1845 dei 15/5/1998).
Considerato:
1. Con riferimento al quesito indicato sub 1), si prende
atto - anzitutto - che il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, con successiva circolare n. 30/98
del 5 marzo 1998 (acquisita in atti), ha precisato -
in proposito - che "la L. 55/90 non si applica
tutte le volte che trova applicazione il d.l.vo n. 494/96
ai sensi dell'art. 3, comma
3. Viceversa, nelle ipotesi in cui quest'ultimo decreto
non si applichi, la L. 55/90 continua ad esplicare la
sua efficacia normativa". Si ritiene, in questa
sede, che tale precisazione (che, evidentemente, per
tale aspetto modifica, integrandola, la diversa interpretazione
precedentemente fornita con la circolare 18 marzo 1997,
n. 41/97, in base alla quale si affermava che "con
riferimento, poi, all'art. 18 punto 8 della legge n.
55/90, che stabilisce tral'altro, l'obbligo di presentazione
al committente del piano di sicurezza da parte degli
appaltatori, va detto che tale articolo deve ritenersi
non più applicabile, poiché le disposizioni
del decreto legislativo n. 494/1996 regolamentano in
maniera diversa la stessa materia") possa - nei
termini suddetti - venire condivisa.
Ed infatti - come precisato ancora dallo stesso Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale nella citata circolare
n. 30/98 - all'infuori delle ipotesi di applicazione
"in parte qua" del d.l.vo 494 del 1996 (ossia
l'ambito delle ipotesi esplicitamente indicate, a tal
fine, dall'art. 3, commi 3 e 4 del d.l.vo medesimo),
se, da un lato, a carico del committente rimangono esclusivamente
gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, del d.l.vo
n. 494/96 e quelli di cui all'art. 7 del d.l.vo n. 626/94
(nel caso ìn cui il committente sia contemporaneamente
datore di lavoro ed affidi ad un appaltatore l'esecuzione
di un'opera all'interno della propria sfera operativa),
non vi è dubbio che - dall'altro lato - a carico
degli appaltatori rimangano - comunque applicabili gli
obblighi derivanti dall'art. 18, comma 8, della L. n.
55/90 e quelli derivanti da tutta la relativa legislazione
perfezionistica generale (D.P.R. n. 547/55, D.P.R. 164/5,
d.l.vo n. 626/94, eccetera).
Ciò. del resto, risulta non contrastante ormai
con le "indicazioni operative" a suo tempo
provvisoriamente Formulate al riguardo dalla richiedente
Regione Lazio, là dove in proposito si è
ritenuto che "il decreto legislativo 494/96 non
ha abrogato le disposizioni di cui alla legge 55/90
("Antimafia") per cui, nel caso di lavori
sotto le soglie prima indicate, l'impresa dovrà
redigere e consegnare all'Amministrazione pubblica il
piano di sicurezza, salvo diverse indicazioni che potranno
essere contenute
nel decreto ex articolo 31 della legge 109194, ancora
da emanarsi".
2. Con riferimento al quesito indicato sub 2), si rileva
anzitutto che - essendo entrato in vigore il d.l.vo
n. 494/96 il 24/3/1997, e non essendo previste specifiche
norme transitorie per l'applicazione graduale, si pone
il problema dell'applicazione dello stesso nella particolare
ipotesi dei lavori in corso o dei progetti in corso
di esecuzione o già approvati e non ancora appaltati.
Al riguardo. in data 18 marzo 1997, con la circolare
41/97 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per quanto concerne l'applicazione iniziale delle disposizioni
del decreto legislativo, ha ritenuto di indicare che
"in virtù del principio generale della irretroattività
e tassatività della legge penale... le stesse
si applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione
sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo
1,997, data di entrata in vigore del decreto stesso".
La circolare non precisa peraltro se trattasi dell'incarico
di progettazione esecutiva ovvero di progettazione in
senso lato e quindi con riferimento anche all'incarico
di progettazione preliminare secondo le definizioni
date dalla legge 109/94 e successive modificazioni.
La circolare inoltre precisa che "nell'ipotesi
di affidamento della progettazione mediante procedura
concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione
del relativo bando".
In proposito si osserva che - come evidenziato dalla
Regione Lazio - mentre quest'ultimo aspetto (salvo il
caso di revoca del bando di progettazione o la integrazione
dello stesso per sopravvenute norme legislative cui
ci si deve, in ogni caso, adeguare) il riferimento alla
data, precedente o successiva al 24 marzo 1997,,di affidamento
dell'incarico dì progettazione appare condivisibile,
in virtù del principio che impone il rispetto
dei termini del concorso, dubbi possono invece sorgere
nel caso in cui la progettazione esecutiva sia svolta
a cura della stessa Amministrazione.
Secondo la tesi ministeriale infatti il Dirigente -
Committente dovrà osservare le nuove disposizioni
e procedure (riferimento ai principi e alle misure generali
di tutela di cui articolo 3 del decreto legislativo
626/94, nomina dei coordinatori, valutazione dei documenti
cui articolo 4, comma 1, della lettera a) e b), responsabilità
per culpa in vigilando, eccetera), solo per i cantieri
la cui progettazione dell'opera sarà affidata
dallo stesso Committente al Progettista a partire dalla
data del 24 marzo 1997.
A tale riguardo è da tenere infatti presente
che l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 494196
pone l'obbligo in capo al Committente o al Responsabile
dei lavori durante la "fase di progettazione esecutiva
dell'opera, e in particolare al momento delle scelte
tecniche, nella esecuzione del progetto nell'organizzazione
delle operazioni di cantiere". di attenersi ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo
3 del
decreto legislativo 626/94. In relazione a quanto sopra
appare preferibile l'interpretazione fornita dalla Regione,
in base alla quale l'obbligo di cui all'articolo 3,
comma 1, deve ritenersi applicabile in ogni
caso a partire dal 24 marzo 1997 per tutti i progetti
per i quali sia in corso la redazione del livello esecutivo,
e quindi anche per quelli il cui affidamento sia già
avvenuto prima della predetta data. Si deve invero evidenziare
che il richiamo al "principio generale della irretroattività
e tassatività della legge penale" è
evidentemente del tutto ininfluente nel caso di specie
ove si consideri che l'eventuale comportamento penalmente
sanzionabile diviene, in ogni caso, ovviamente rilevante
solo per le attività
concretamente svolte dopo la predetta data del 24 marzo
1997 (alle quali, quindi, può senz'altro ritenersi
di per sé applicabile la normativa "de qua"
anche nell'ipotesi di progetti in corso il cui affidamento
sia già avvenuto prima di tale data).
P.Q.M.
Nelle sue poste considerazioni è il parere. |
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DETERMINAZIONE N.12 DEL 15-12-99 |
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| Autorità
dei lavori pubblici. Determinazione del 15 dicembre
1999, n. 12 "Norme di sicurezza nei cantieri"
Con esposto pervenuto il 23 novembre 1999 le organizzazioni
sindacali Fillea/Cgil, Feneal/Uil, Filca/Cisl esponevano
una situazione di mancata osservanza delle norme di
sicurezza nei cantieri edili e l'esame della normativa
evidenziava una situazione di incertezza circa i termini
in cui debbono essere applicate coerenti misure, situazione
che richiede un intervento dell'Autorità che
offra alle amministrazioni appaltatrici e alle imprese
chiari elementi di riferimento per l'adempimento dei
relativi obblighi, di particolare significazione sociale.
In base alla normativa vigente, è da ritenere
quanto segue:
1. la mancata emanazione del regolamento governativo
in materia di piani di sicurezza nei cantieri, di cui
all'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni (legge quadro sui
lavori pubblici), non esclude l'immediata vigenza delle
norme dettate in materia di sicurezza dalla legge stessa,
quali risultanti dalle indicazioni contenute nella legge
18 novembre 1998, n. 415.
2. Fermi restando, pertanto, per il periodo antecedente,
gli obblighi in materia di sicurezza imposti dalla normativa
al momento vigente, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della indicata legge 18 novembre 1998, n.
415, le amministrazioni appaltanti hanno l'obbligo di
evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi ai
piani di sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti
a ribasso d'asta.
3. Pur in mancanza di parametri normativi di riferimento
e che saranno precisati nel regolamento di cui al punto
1, alla determinazione degli oneri suddetti, le stazioni
appaltanti devono provvedere caso per caso, in maniera
non elusiva delle prescrizioni normative, sulla base
della specificità dei lavori ed in ogni caso
nei limiti dei contenuti minimi dei piani.
4. Alle disposizioni vigenti, e come in precedenza individuate,
vanno conformati i bandi in corso di definizione; laddove,
per i bandi già definiti, dovranno comunque essere
adottate le opportune misure atte a garantire la sicurezza
dei lavoratori nelle lavorazioni in atto.
5. Ne consegue la illegittimità dei bandi che
non contengono la predetta indicazione o che prevedano
oneri in misura inadeguata e pertanto comportanti un'applicazione
elusiva alle prescrizioni normative.
Ciò in base alle seguenti considerazioni:
1. L'obbligo di assicurare un ambiente di lavoro che
garantisca l'incolumità fisica degli addetti,
per le opere pubbliche, ha avuto, per la prima volta,
enunciazione generale con l'art. 18, commi 7 e 8, della
legge 19 marzo 1990, n. 55. La norma ha previsto una
serie di adempimenti a carico dell'appaltatore tenuto,
tra l'altro, ad adottare un piano di
sicurezza da coordinare, eventualmente, con analoghi
piani redatti dai possibili subcontraenti o subappaltatori
operanti nei cantieri. Era previsto un indiretto coinvolgimento
e responsabilizzazione anche dell'amministrazione committente,
che era tenuta preventivamente ad acquisire il piano
per tenerlo a disposizione delle autorità preposte
ai controlli. Responsabile diretto della attuazione
del piano di sicurezza era il direttore tecnico di cantiere.
Il coinvolgimento del committente in materia di sicurezza
nei cantieri veniva, peraltro, accentuato con l'art.
24 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406,
attuativo della direttiva comunitaria 89/440/Cee relativa
alle procedure di aggiudicazione degli appalti di importo
superiore ai 5 milioni di Ecu. Con tale disposizione
si stabiliva, infatti, che le stazioni appaltanti dovessero
richiedere ai partecipanti alle gare di dichiarare di
avere tenuto conto, nella predisposizione delle offerte,
degli oneri correlati agli obblighi derivanti dalle
disposizioni di legge in tema di sicurezza vigenti nei
luoghi ove erano eseguiti i lavori.
2. Successivamente, con il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, veniva emanata, in attuazione di alcune
direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori, una regolamentazione generale della
materia della sicurezza e che, tra l'altro, equiparava
i datori di lavoro pubblici e privati quanto all'osservanza
degli obblighi al riguardo previsti nel decreto.
Seguiva il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
di attuazione della direttiva comunitaria n. 92/54/Cee
concernente le misure minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei e mobili, che rinviava
all'osservanza dei principi e delle misure generali
indicati nel precedente decreto meglio definendo la
materia e spostando, tuttavia, sul committente, pubblico
o privato che fosse, la principale responsabilità
in materia di sicurezza, imponendogli di predisporre
piani di sicurezza e di coordinamento da elaborare unitamente
alla progettazione esecutiva dell'opera ed ancor prima
della
individuazione delle imprese cui affidare i lavori.
Il coinvolgimento del committente, poi, non riguardava
la sola fase della progettazione, bensì anche
quella successiva di esecuzione dei lavori. Era prevista,
infatti, l'indicazione da parte del committente medesimo,
oltre che di un coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione, anche di un coordinatore della sicurezza
nella fase di esecuzione dell'opera; con attribuzione
ad entrambi di competenze concretamente operative e
tese ad individuare le effettive misure necessarie a
prevenire gli infortuni.
In definitiva, pertanto, si può dire, che sulla
base della disciplina contenuta nei due indicati decreti
legislativi, è stato ribaltato il principio,
in precedenza operante, e secondo cui responsabile sostanziale
della sicurezza era il solo appaltatore e non anche
il committente che risulta, invece, ora direttamente
e specificamente coinvolto sin dalla fase della progettazione
dell'opera.
Da sottolineare al riguardo, poi, che, ai sensi degli
art. 12, comma 2, e art. 13, comma 2, del decreto legislativo
494/1996, per il settore pubblico, le disposizioni contenute
nel medesimo decreto si applicano fino alla emanazione
del regolamento in materia di piani di sicurezza previsto
dall'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 ed attualmente, come già rilevato, non
ancora emanato.
3. È da ritenere che la previsione di cui agli
indicati decreti legislativi circa, in particolare,
l'obbligo per il committente (art. 4, comma 1, Dlgs
494/1996) della predisposizione di un piano di sicurezza
e di coordinamento, ovvero, per i lavori particolarmente
complessi, di un piano generale di sicurezza, abbia
assorbito implicitamente abrogandola, la disposizione
di cui al menzionato art. 18 della legge n. 55/1990
relativo al piano della sicurezza fisica dei lavoratori
cui era tenuto l'appaltatore (in tali sensi si è
anche espressa la circolare del Ministero del lavoro
n. 41/1997 del 18 marzo 1997). Ed ancorché sia
da precisare che detta abrogazione non possa considerarsi,
tuttavia, sussistente nelle ipotesi in cui non ricorrano
concretamente le condizioni per l'applicazione dell'indicato
decreto legislativo 494/1996 (conforme parere del Consiglio
di Stato n. 1533 del 1° luglio 1997 e circolare
dello stesso indicato
Ministero del lavoro n. 30/1998 del 5 marzo 1998).
4. Con la legge 18 novembre 1998, n. 415 sono state
introdotte, infine, alcune modifiche al delineato sistema.
In particolare, è stata prevista la facoltà
per l'appaltatore e per il concessionario di redigere
e consegnare alla stazione appaltante e al concedente
proposte di integrazione del piano di sicurezza ove
predisposto dal committente, ovvero un suo piano di
sicurezza sostitutivo di quelli del committente ove
non obbligatori (con implicita confermata reviviscenza,
in tale seconda ipotesi, dell'obbligo di cui all'indicato
art. 18 della legge n. 55/1990). È stato,
poi, stabilito che l'appaltatore o il concessionario
sono tenuti comunque a predisporre un piano operativo
di sicurezza complementare e di dettaglio rispetto a
quelli di competenza del committente e contenente l'indicazione
delle concrete proposte operative riguardanti i singoli
cantieri. È previsto, altresì, che
gli indicati atti relativi alla sicurezza devono essere
considerati come parti integranti del contratto di appalto;
ed infine, è stabilito che gli oneri relativi
alla sicurezza devono essere indicati nel bando di gara
e non sono soggetti a ribasso.
5. Sulla base di quanto precede, si può ritenere
che, allo stato - pur in mancanza del previsto regolamento
generale sulle misure minime di sicurezza nei lavori
pubblici - la normativa in materia di sicurezza nei
cantieri appare sufficientemente chiara e delineata
anche per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche,
dovendo applicarsi allo stesso tutte le disposizioni
di cui ai menzionati decreti legislativi n. 626/1994
e n. 494/1996 relative ai piani di sicurezza. A tale
conclusione induce, innanzitutto, la considerazione
relativa alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 494/1996 attuativo della direttiva comunitaria
n. 92/57/Cee, che ha generalizzato l'obbligo dei piani
di sicurezza e che è successiva a quella di cui
alla legge 3 giugno 1995, n. 216 che già prevedeva
il rinvio alla disciplina regolamentare per la parametrazione
dei relativi costi; vale, inoltre, la considerazione
che l'emananda disciplina regolamentare, ai sensi di
quanto disposto dal comma 1 dell'art. 31 della legge
quadro sui lavori pubblici, dovrà essere comunque
adottata "in conformità alle direttive 89/391/Cee
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/Cee del Consiglio,
del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale
di recepimento", sicché non potrà
mai incidere il contenuto minimo dei piani. Al che si
aggiunge la considerazione che trattasi di materia di
elevata rilevanza sociale oggetto di disciplina a livello
comunitario, la cui applicazione non può essere
condizionata da adempimenti interni correlati ad esigenze
di tipo meramente economico. Consegue quindi anche la
necessità che siano attualmente le amministrazioni
appaltanti a dover provvedere alla individuazione ed
alla evidenziazione nei bandi di gara degli oneri relativi
alla attuazione degli anzidetti piani di sicurezza;
oneri che saranno determinati dalla amministrazione
medesima tenendo conto delle specifiche esigenze di
cantiere e che dovranno, in ogni caso, essere fissati
in maniera adeguata e tale da non implicare elusione
delle prescrizioni in essi contenute. |
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DETERMINAZIONE N.2 DEL 10-01-2001 |
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Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici. Determinazione
del 10 gennaio 2001, n. 2 "Calcolo dei costi
di sicurezza nella fase precedente l'entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 31 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni"
Vista la relazione del Servizio a cura dell'Ufficio
affari giuridici appresso riportata Considerato in fatto
Sono pervenuti a questa Autorità numerosi quesiti
riguardanti la corretta interpretazione della Determinazione
n.37/2000 sugli oneri di sicurezza. In particolare,
si rappresentano le seguenti questioni maggiormente
ricorrenti:
1. le modalità con cui è possibile effettuare
la stima delle spese complessive di sicurezza di cui
alla citata determinazione;
2. se nella stima dei costi di sicurezza debbono essere
incluse le voci dell'utile d'impresa e dell'IVA.
Considerato in diritto relativamente ai punti:
1. La determinazione n.37/2000 dell'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, è finalizzata
principalmente al calcolo dell'incidenza del costo della
mano d'opera per ognuna delle categorie generali e specializzate
di cui si compone l'intervento. Tale calcolo risulta
di estrema utilità per valutare la congruità
delle offerte. Infatti, mentre sono facilmente determinabili
i prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti,
il costo della mano d'opera è legato alla produttività
che, tuttavia, non può essere oggetto di forti
variazioni da offerta a offerta.
Nel calcolare l'incidenza del costo della mano d'opera,
è necessario anche determinare gli oneri legati
alla sicurezza. La menzionata determinazione illustra
un modo per il calcolo del costo della mano d'opera.
E' previsto lo scorporo dal prezzo indicato nei prezziari
ufficiali dell'ammontare dell'utile, delle spese generali
e degli oneri della sicurezza. Questi sono determinati
sulla base di una percentuale calcolata come rapporto
tra la stima complessiva delle spese di sicurezza, indicate
con SCS, ed il costo complessivo indicato con C. La
stima complessiva delle spese di sicurezza si compone
di due parti, una parte compresa nel prezzo unitario
delle singole lavorazioni [Decreto del Ministero dei
lavori pubblici del 19 aprile 2000, n.145, art.5, comma
1, lett. i)] ed una parte di spese c.d. speciali non
incluse nei prezzi [Decreto del Ministero dei lavori
pubblici del 19 aprile 2000, n.145, art.5, comma 1,
lett. a)]. La loro somma rappresenta il costo della
sicurezza non soggetto a ribasso. Sia la parte degli
oneri di sicurezza inclusa nei prezzi che quella afferente
agli oneri c.d. speciali (la presenza in cantiere dell'ambulanza
e del medico, le riunioni mensili degli operai, ecc.)
deve essere determinata dal progettista. Nel caso degli
oneri inclusi nei prezzi, il progettista determina analiticamente
la quota di dettioneri. Nel caso di oneri c.d. speciali,
il progettista procede ad un computo metrico degli stessi.
La somma degli oneri di sicurezza "speciali"
e di quelli inclusi nei prezzi, porta alla determinazione
delle spese complessive della sicurezza SCS e, di conseguenza,
anche di IS (incidenza media della sicurezza).
Indicando con:
Si = spese della sicurezza per la lavorazione i-esima;
SSS = spese speciali della sicurezza [Decreto Ministero
lavori pubblici
n.145/2000, art.5, comma 1, lett. a)];
SRPi = spese unitarie per la sicurezza incluse nel prezzo
della lavorazione iesima
[Decreto Ministero lavori pubblici n.145/2000, art.5,
comma 1,
lett. i)];
SCS = spese complessive della sicurezza;
IS = incidenza media della sicurezza;
Pi = prezzo unitario indicato nel prezziario per la
lavorazione i-esima;
Qi = quantità della lavorazione i-esima che concorre
alla definizione
dell'intervento;
C = costo di costruzione data dalla somma dei prezzi
moltiplicati per le
quantità (_i Pi * Qi);
Ui = utile unitario per la lavorazione i-esima;
Sgi = spese unitarie generali per la lavorazione i-esima;
Mi = costo unitario dei materiali per la lavorazione
i-esima;
Ni = costo unitario dei noli per la lavorazione i-esima;
Ti = costo unitario dei trasporti per la lavorazione
i-esima.
Si procede per la determinazione di IS e di Si nel seguente
modo:
1.SRPi = determinato tramite un computo effettuato sui
prezzi delle singole
lavorazioni
2. SSS = determinato tramite un computo metrico degli
oneri della sicurezza
c.d. speciali;
3. SCS = _i (SRPi * Qi )+ SSS
4. IS = SCS / C
5. Si = (Pi -Ui - SGi) - [(Pi - Ui- SGi)/(1+IS)]
2. Le voci dell'IVA e degli utili non rientrano nella
stima delle spese complessive della sicurezza. In particolare,
essendo tali spese non soggette a ribasso, non avrebbe
senso assoggettare alla stessa disciplina anche la parte
di utili che invece può costituire un elemento
di concorrenza tra diversi esecutori.
In base a quanto sopra considerato, delibera:
1. la determinazione dell'Autorità n. 37/2000,
che prevede l'impiego dell'incidenza media della sicurezza
IS, deve essere interpretata nel senso che per determinare
IS
occorre: · determinare la parte degli oneri
direttamente ricavabili dal prezziario ufficiale e dalle
relative quantità previste in progetto; ·
determinare con computo metrico la parte degli oneri
di sicurezza c.d. speciali; · sommare gli
oneri di sicurezza ricavabili dal prezziario con quelli
speciali; · dividere la suddetta somma per
il costo di costruzione dell'intervento al fine di ottenere
l'incidenza media della sicurezza;
2. gli oneri della sicurezza esposti nei bandi di gara
non sono comprensivi né di IVA né degli
utili;
3. le indicazioni esposte possono applicarsi fino alla
entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31
della legge 109/94 e successive modificazioni. |
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