Schema di decreto del Presidente
della Repubblica
REGOLAMENTO
SUI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA
NEI CANTIERI EDILI |
in attuazione
dell'articolo 31, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni
e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo
19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione; Visto il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato
dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n.
528 ed in particolare l'articolo 22;
Visto l'articolo 31, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n.400;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 11
novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 settembre 2001;
Acquisito in data 31 gennaio
2002. il parere della conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;Sulla proposta dei Ministri
del Lavoro e della Previdenza Sociale, della
Sanità e dei Lavori Pubblici;
EMANA
Il seguente regolamento:
CAPO I - Disposizioni generali
ART.1
(Definizioni e termini di efficacia)
1. Ai fini del presente regolamento
si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative:
insieme di scelte effettuate in fase di progettazione
dal coordinatore per la progettazione in collaborazione
con il progettista dell'opera, al fine di garantire
l'eliminazione o la riduzione al minimo dei
rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono
effettuate nel campo delle tecniche costruttive,
dei materiali da impiegare e delle tecnologie
da adottare; le scelte organizzative sono effettuate
nel campo della pianificazione temporale e spaziale
dei lavori.
b) procedure: le modalità e le sequenze
stabilite per eseguire un determinato lavoro
od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie
ai fini della tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come
definite all'articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti,
le attrezzature e i dispositivi atti a prevenire
il manifestarsi di situazioni di pericolo, a
proteggere i lavoratori dal rischio di infortunio
ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari
di carattere temporale, comportamentale, organizzativo,
tecnico e procedurale, da rispettare durante
le fasi critiche del processo di costruzione,
in relazione alla complessità dell'opera
da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei
lavori in cui sono indicate, in base alla complessità
dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi
di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro
durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del
piano di sicurezza e di coordinamento, di cui
all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della
legge11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo si sicurezza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter), del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e
successive modificazioni e all'articolo 31,
comma 1-bis), lettera c), della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo
12 del decreto legislativo14 agosto 1996 n.
494 e successive modificazioni, nonché
gli oneri indicati all'articolo 31 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
CAPO II - Piano di sicurezza
e di coordinamento
ART.2
(Contenuti minimi)
1. Il PSC è specifico
per ogni singolo cantiere, di concreta fattibilità,
e coerente con le scelte progettuali; i suoi
contenuti sono il risultato di scelte progettuali
ed organizzative conformi alle prescrizioni
dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni. Il
PSC è redatto in un linguaggio facilmente
comprensibile sia dai tecnici delle imprese
che dai lavoratori ed utilizzabile dalle imprese
ai fini della informazione dei lavoratori e
della consultazione dei loro rappresentanti
per la sicurezza, nonché per integrare,
ove necessario , la formazione dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'opera.
2. Il PSC contiene almeno
i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la
descrizione dell'opera ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 2;
b) l'identificazione dei soggetti
con compiti di sicurezza come indicato all'articolo
3, commi 3, 4 e 5;
c) una breve relazione concernente
l'individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi, in riferimento all'area e all'organizzazione
del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze;
d) le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventive
e protettive, in riferimento:
- all'area di cantiere, ai
sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3;
- all'organizzazione del cantiere,
ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3;
- alle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 4, commi 4 e 5;
- alle interferenze tra le
lavorazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi
1, 2 e 3;
e) le misure di coordinamento
relative all'uso comune, come scelta di pianificazione
lavori finalizzata alla sicurezza: di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva, di cui all'articolo
5, commi 4 e 5 ;
f) ove la complessità
dell'opera lo richiede, il tipo di procedure
complementari ed di dettaglio al PSC, connesse
alle scelte autonome dell'impresa esecutrice,
da esplicare nel POS;
g) le modalità organizzative
della cooperazione e del coordinamento, nonché
della reciproca informazione, tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi;
h) la specificazione del tipo
di organizzazione prevista per il pronto soccorso
e per la gestione delle emergenze, nel casi
di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto
legislativo 14 Agosto 1996, n.494 e successive
modificazioni ;
i) la durata prevista delle
lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando
la complessità dell'opera lo richieda,
delle sottofasi di lavoro, che costituiscono
il cronoprogramma dei lavori, nonché
l'entità presunta del cantiere espressa
in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della
sicurezza, ai sensi dell'articolo 8.
3. L'elenco indicativo e non
esauriente degli elementi essenziali utili alla
definizione dei contenuti del PSC di cui al
comma 2, è riportato nell'Allegato I.
ART.3
(Identificazione e descrizione dell'opera e
dei soggetti coinvolti)
1. Identificazione e descrizione
dell'opera, di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), è esplicata con:
a) l'indirizzo del cantiere;
b) la destinazione urbanistica
dell'area di realizzazione dell'opera;
c) una descrizione sintetica
dell'opera, con particolare riferimento alle
scelte progettuali, architettoniche, strutturali
e tecnologiche.
2. Il PSC è corredato
da tavole esplicative di progetto, relative
agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno
una planimetria e, ove la complessità
dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico
e una breve descrizione delle caratteristiche
idrogeologiche del terreno o al rinvio a specifica
relazione se già redatta.
3. L'individuazione dei soggetti
con compiti per la sicurezza, di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b), è esplicata con
l'indicazione dei nominativi dell'eventuale
responsabile dei lavori, del coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione e, qualora
già nominato, del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.
4. Il coordinatore per l'esecuzione
integra il PSC, prima dell'inizio dei singoli
lavori, indicando i nominativi del datore di
lavoro dell'impresa esecutrice, dei datori dei
lavori delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione
verifica che nei POS redatti dalle singole imprese
esecutrici siano indicati i nominativi del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato, del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, del
medico competente ove previsto e degli addetti
al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze
in riferimento al singolo cantiere interessato.
ART.4
(Contenuti del PSC in riferimento all'area di
cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni)
1. L'individuazione, l'analisi
e la valutazione dei rischi in riferimento all'area
di cantiere, sono esplicate con l'analisi degli
elementi essenziali di cui all'Allegato II,
in riferimento:
a) alle caratteristiche dell'area
di cantiere;
b) all'eventuale presenza
di fattori esterni che comportano rischi per
il cantiere;
c) agli eventuali rischi che
le lavorazioni di cantiere possono comportare
per l'area circostante.
2. In riferimento all'organizzazione
del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, l'individuazione e l'analisi
dei seguenti elementi:
a) la recinzione del cantiere,
con accessi e segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilità principale
del cantiere e l'eventuale modalità d'acceso
dei mezzi di fornitura dei materiali;
d) gli impianti di alimentazione
e le reti principali di elettricità,
di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e
di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) la dislocazione degli impianti
fissi di cantiere;
g) la dislocazione delle zone
di carico e scarico;
h) le zone di deposito attrezzature
e di stoccaggio, materiali e dei rifiuti;
i) le eventuali zone di deposito
materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
3. Per ogni elemento dell'analisi
di cui ai commi 1 e 2, vanno indicate:
a) le scelte progettuali e
organizzative, le procedure, le misure preventive
e protettive richieste per eliminare o ridurre
al minimo i rischi di lavoro; ove necessario,
vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento
atte a realizzare quanto previsto alla lettera
a).
4. L'individuazione, l'analisi
e la valutazione dei rischi in riferimento alle
lavorazioni in cantiere sono esplicitate suddividendo
le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessità dell'opera lo richiede,
in sottofasi di lavoro. Il coordinamento per
la progettazione effettua l'analisi di tutti
i possibili rischi presenti per ogni fase e
sottofase di lavoro, con particolare attenzione:
a) al rischio di seppellimento;
b) al rischio di annegamento;
c) al rischio di caduta dall'alto
di persone o materiali;
d) al rischio di investimento
da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
e) al rischio di elettrocuzione;
f) al rischio di rumore;
g) alla salubrità dell'area
nei lavori in galleria;
h) alla stabilità delle
pareti e della volta nei lavori in galleria;
i) alle estese demolizioni
o manutenzioni;
j) ai possibili rischi di
incendio o esplosione;
k) agli sbalzi eccessivi di
temperatura.
5. Per ogni elemento dell'analisi
di cui al comma 4 vanno indicati:
a) le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventive
e protettive richieste per eliminare o ridurre
al minimo i rischi di lavoro; ove necessario
vanno prodotte tavole o disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento
atte a realizzare quanto previsto alla lettera
a).
6. Il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori integra il PSC con i nominativi delle
imprese e dei lavoratori autonomi tenuti ad
attivare quanto previsto ai commi 3 e 5 ed indica
la relativa cronologia di attuazione e le modalità
di verifica.
ART.5
(Contenuti del PSC in riferimento alle interferenze
tra lavorazioni ed al loro coordinamento)
1. L'individuazione, l'analisi
e la valutazione dei rischi in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni sono esplicate
con la predisposizione del cronoprogramma dei
lavori e l'analisi delle loro interferenze.
2. Il coordinatore per la
progettazione indica nel PSC le misure preventive
e protettive atte ad eliminare o ridurre al
minimo i rischi di interferenza; nel caso in
cui permangono rischi di interferenza rilevanti,
indica le prescrizioni operative per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
e la modalità di verifica del rispetto
di tali prescrizioni.
3. Durante i periodi di maggiore
rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il
coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente,
in collaborazione con le imprese esecutrici
ed i lavoratori autonomi interessati, la compatibilità
della relativa parte di PSC con l'andamento
dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare
il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
4. Le misure di coordinamento
relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva, sono definite analizzando il loro
uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori integra il PSC con i nominativi delle
imprese e dei lavoratori autonomi tenuti ad
attivare quanto previsto al comma 4 ed indica
la relativa cronologia di attuazione e le modalità
di verifica.
CAPO II - Piano di sicurezza
sostitutivo e piano operativo di sicurezza
ART.6
(Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo)
1. Il PSS, redatto a cura
dell'appaltatore o del concessionario, contiene
gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo
2, comma 2, con esclusione della stima dei costi
della sicurezza.
ART.7
(Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza)
1. Il POS è redatto
a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti
elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa
esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore
di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici
della sede legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività
e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice, dalle imprese e dai
lavoratori autonomi sub-appaltatori;
- i nominativi degli addetti
al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, aziendale o territoriale,
ove eletto o designato;
- il nominativo del medico
competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore
tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative
qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti
in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni,
inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da
ogni figura nominata allo scopo dall'impresa
esecutrice;
c) la descrizione dell'attività
di cantiere, delle modalità organizzative
e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi,
dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze
e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere
con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di
valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle
misure preventive e protettive, integrative
rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle
proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari
e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) la documentazione in merito
all'informazione ed alla formazione fornite
ai lavoratori occupati in cantiere.
2. Ove non sia prevista la
redazione del PSC, il PSS quando previsto ha
gli elementi del POS.
CAPO III - Stima dei costi
della sicurezza
ART.8
(Stima dei costi della sicurezza)
1. Ove è prevista la
redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni,
nei costi della sicurezza vanno stimati, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti
nel PSC;
b) dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per
particolari lavorazioni ed interferenze;
c) degli impianti di terra
e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e dei servizi
di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute
nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) delle misure preventive
e protettive richieste per eliminare o ridurre
al minimo i rischi di interferenza e degli eventuali
interventi per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento
relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.
2. Per le opere rientranti
nel campo di applicazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni e per
le quali non è prevista la redazione
del PSC ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni,
nei costi della sicurezza vanno stimati, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi degli apprestamenti, delle
procedure e delle prescrizioni operative finalizzati
alla sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere
congrua, analitica per voci singole, a corpo
a misura, riferita ad elenchi prezzi standard
o specializzati, oppure basata su prezziari
o listini ufficiali vigenti nell'area interessata,
o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi
non sia applicabile o non disponibile, si farà
riferimento ad analisi costi complete e desunte
da indagini di mercato. Le singole voci dei
costi della sicurezza vanno calcolate considerando
il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato
che comprende, quando applicabile, la posa in
opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale
manutenzione e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza
così individuati, sono compresi nell'importo
totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso
nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Il direttore dei lavori
liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza
previsti in base allo stato d'avanzamento lavori,
sentito il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori quando previsto.
(ALLEGATO
I)
Elenco indicativo e non esauriente
degli elementi essenziali utili alla definizione
dei contenuti del PSC di cui all'articolo 2,
comma 2.
1. Gli apprestamenti comprendono:
ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti;
impalcati; parapetti; andatoie; passerelle;
gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori;
locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere
di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono:
centrali e impianti di betonaggio; betoniere;
grù; autogrù; argani; elevatori;
ascensori e montacarichi; macchine movimento
terre; macchine movimento terra speciali e derivate;
seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici
di cantiere; impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio;
impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione
di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo;
impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono:
viabilità principale di cantiere per
mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di
deposito materiali, attrezzature e rifiuti di
cantiere.
4. I mezzi e i servizi di
protezione collettiva comprendono: segnaletica
di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature
per primo soccorso; illuminazione d'emergenza;
i mezzi estinguenti; servizi di gestione delle
emergenze.
(ALLEGATO II)
Elenco indicativo e non esauriente
degli elementi essenziali ai fini dell'analisi
dei rischi connessi all'area di cantiere, di
cui all'articolo 4, comma 1.
Falde; fossati; alvei fluviali;
banchine portuali; alberi; manufatti interferenti
o sui quali intervenire; infrastrutture quali
strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici
con particolare esigenze di tutela quali scuole,
ospedali, case di riposo, abitazioni; linee
aeree e condutture sotterranee di servizi; altri
cantieri o insediamenti produttivi; viabilità;
rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori
o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali
dall'alto. |