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II
Consiglio dei Ministri del 6 marzo ha approvato
uno schema di decreto legislativo che dà
attuazione alla delega conferita al Governo
dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di salute e sicurezza del lavoro. Le maggiori
novità contenute nel provvedimento, come
riassunte dal comunicato del Consiglio dei Ministri
sono le sequenti:
- l’ampliamento del campo di applicazione
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza,
ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano
in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione
di tipo formale (c.d. principio di effettività
della tutela che implica la tutela di tutti
coloro, a qualunque titolo, operano in azienda)
e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente
innalzamento dei livelli di tutela di tutti
i prestatori di lavoro;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze
in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti
dei lavoratori territoriali (destinati a operare,
su base territoriale o di comparto, ove non
vi siano rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza in azienda), e la creazione di un
rappresentante di sito produttivo, presente
in realtà particolarmente complesse e
pericolose (ad esempio, i porti);
- la rivisitazione e il coordinamento delle
attività di vigilanza, in un’ottica
di ottimizzazione delle risorse, eliminazione
delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza
degli interventi. Viene creato un sistema informativo,
pubblico ma al quale partecipano le parti sociali,
per la condivisione e la circolazione di notizie
sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività
in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
- il finanziamento delle azioni promozionali
private e pubbliche, con particolare riguardo
alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento
nei programmi scolastici e universitari della
materia della salute e sicurezza sul lavoro;
- la revisione del sistema delle sanzioni. In
base ai criteri indicati dalla legge delega
123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto
da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro
che non abbia effettuato la valutazione dei
rischi cui possono essere esposti i lavoratori
in aziende che svolgano attività con
elevata pericolosità. Nei casi meno gravi
di inadempienza, il decreto legislativo prevede,
invece, che al datore di lavoro si applichi
la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda
o della sola ammenda, con un’attenta graduazione
delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.
Per favorire l’adeguamento alle disposizioni
indicate dal decreto legislativo, al datore
di lavoro che si metta in regola non è
applicata la sanzione penale ma una sanzione
pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di
lavoro che cominci ad eliminare concretamente
le conseguenze della violazione o che adempia,
pur tardivamente, all’obbligo violato
ottiene, nel primo caso, una riduzione della
pena, nel secondo caso la sostituzione della
pena con una sanzione pecuniaria che va da un
minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000.
Ovviamente tale possibilità è
esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo
o si siano determinate, in conseguenza della
mancata valutazione del rischio, infortuni sul
lavoro con danni alla salute del lavoratore.
Restano, naturalmente, inalterate le norme del
codice penale - estranee all’oggetto della
delega - per l’omicidio e le lesioni colpose
(articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto
delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- l’eliminazione o la semplificazione
degli obblighi formali, attraverso la riduzione
del numero e del peso per le aziende degli adempimenti
di tipo burocratico, in quanto non incidenti
sulle condizioni di salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro. |
| La
delega di funzioni (art. 16), l’efficacia
dei modelli organizzativi (art. 30) e gli obblighi
del datore di lavoro e del dirigente (art. 18)
dopo il decreto correttivo del decreto legislativo
81/2008. Patente a punti per le imprese dei
settori a rischio (inizialmente: edilizia),
aumento della prevenzione, valutazione della
sicurezza nei luoghi di lavoro più rapida
e rimodulazione complessiva delle sanzioni.
Sono queste le novità più importanti
in vigore dal 20 agosto ed introdotte dal D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106 (pubblcato in Gazzetta
Ufficiale 5 agosto 2009, n. 108) con il quale
viene modificato il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare
è prevista la sospensione dell'attività
dell'azienda in caso di: * impiego di lavoratori
irregolari in misura pari o superiore al 20%
del totale dei lavoratori presenti sul luogo
di lavoro;
* gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
individuate con decreto del Ministero del lavoro.
La nuova normativa individua inoltre settori
e criteri finalizzati alla definizione di un
sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi con riferimento alla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro fondato
sulla base della specifica esperienza, competenza
e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi
formativi mirati nonché sulla applicazione
di determinati standard contrattuali e organizzativi
nell’impiego della manodopera, anche in
relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro
flessibile. Con riferimento all’edilizia
il sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso
la adozione e diffusione di uno strumento (c.d.
patente a punti) che consenta la continua verifica
della idoneità delle imprese e dei lavoratori
autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni
di legge e con riferimento ai requisiti previsti,
tra cui la formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti
dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera
per mezzo della attribuzione alle imprese ed
ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale
che misuri tale idoneità, soggetto a
decurtazione a seguito di accertate violazioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’azzeramento del punteggio per la ripetizione
di violazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro determina l’impossibilità
per l’impresa o per il lavoratore autonomo
di svolgere attività nel settore edile. |