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L'esperienza e la costante attenzione sono di
fondamentale importanza nel progettare, impiantare
e dirigere un cantiere o un processo produttivo
in generale, ma altrettanto importante è
il costante riferimento alla normnativa in materia
di sicurezza ed alle norme tecniche specifiche.
In tal modo i responsabili della sicurezza possono
evitare omissioni o errori che, anche se in buona
fede, comporterebbero pericoli per gli operatori
e sanzioni per loro stessi.
I decreti prevenzionali
Tali normative hanno rappresentato
ed in parte rappresentano ancora il nucleo centrale
della disciplina prevenzionale articolata attraverso:
· D.P.R. 547 del 1955,
recante norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro;
· D.P.R. 303 del 1956
recante norme sull'igiene del lavoro;
· D.P.R. 164 del 1956
contenente norme specifiche per il settore delle
costruzioni.
Tali decreti contengono, in
maniera estremamente dettagliata (alcune centinaia
di articoli), disposizioni di carattere tecnico
inerenti alla esecuzione delle operazioni ed
all'uso di strutture e macchinari di cantiere.
Gli stessi decreti hanno introdotto il regime
sanzionatorio ed hanno individuato i soggetti
responsabili dell'attuazione delle nonne di
sicurezza. Il limite riconosciuto a tali norme
consiste essenzialmente nella obsolescenza delle
stesse rispetto alla innovazione tecnologica.
1.2 La legge SS del 1990
Facendo chiarezza nel complesso
quadro nornativo italiano, la L.55 stabilisce
a carico delle imprese esecutrici, l'obbligo
di predisporre, prima dell'inizio dei lavori,
il piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori. La stessa legge introduce una
disciplina molto restrittiva (in parte modificata
dal successivo D.L. 406/9 1) in materia di subappalti
imponendo all'impresa affidataria il ... Coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
di loro e coerenti con il piano presentato all'appaltatore.
Il soggetto principalmente responsabile di tale
verifica è individuato nel direttore
tecnico di cantiere dell'impresa affidataria
principale.
1.3 Le normative comunitarie
In ambito comunitario è
ormai presente una vasta ed articolata normativa,
sotto forma delle usuali direttive, relativa
agli ambienti di lavoro. Tra le più significativa
vanno ricordate:
· D.E.n. 392 del 1989;
· D.E.n. 368 del 1991;
· D.En. 57 del 1992;
In Italia l'orientamento è
ovviamente quello di adeguarsi rapidamente a
tali direttive modificando o integrando la legislazione
nazionale. Per quanto attiene al settore costruzioni
il D.L. 277 del 1991 ha dato attuazione a numerose
direttive comunitarie così come il D.P.R.
626 del 1994 del quale si riporta un ampio stralcio
del testo in appendice al presente volume.
1.4 La legislazione regionale
Cronologicamente come soggetti
ultimi arrivati, ma non meno titolati in materia,
troviamo le regioni. Queste, con normative apposite
o nell'ambito della regolamentazione degli appalti,
hanno introdotto o modificato norme inerenti
la sicurezza sui luoghi di lavoro. La regione
Sicilia ad esempio con la L.R. n. 10 del 1993,
interpretando in modo severo Le nonne inerenti
la responsabilità del direttore dei lavori,
si spinge a prevedere la revoca dell'incarico
nei casi di grave inadempienza. Estremamente
significativa è anche la L.R. 49 del
1992 emanata dalla regione Marche che introduce
per la prima volta il concetto di sicurezza
già nella fase di progettazione attribuendo
di fatto precise responsabilità allo
stesso progettista. La stessa legge indica che
i costi derivanti dall'applicazione dei piani
di sicurezza debbano essere tenuti separati
da quelli delle opere e non compresi nel prezzo
a base d'appalto. Quest'ultima indicazione in
pratica stabilisce che se devono essere fatte
economie sui costi di produzione, le stesse
non devono pesare sulla sicUrezza. |