COMITATO   PARITETICO   TERRITORIALE   DELLA   PROVINCIA   DI POTENZA
 

 

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Dopo circa tre anni dall'entrata in vigore del Dlgs 494, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 13 del 18 gennaio 2000, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei e mobili" si è chiuso almeno per il momento il ciclo delle norme sulla sicurezza legata alla attuazione delle diverse direttive CEE indirizzate alla salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori. Numerose e sostanziali sono le novità introdotte dal nuovo decreto, tra le quali vi è il ridisegno complessivo del sistema delle soglie oltre il quale scatta l'obbligo di nominare i coordinatori e predisporre il piano di sicurezza, un primo indirizzo sui contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento, l'obbligo di predisporre da parte dell'impresa un piano operativo della sicurezza ad integrazione di quello redatto in fase di progettazione da parte del committente (riprendendo quanto in realtà già previsto dall'art. 31 della L. 109/94 così come aggiornata e modificata dalla Legge 415/98- "Merloni ter" per i lavori pubblici).

LE MODIFICHE AL DEC.LEG.VO 494
Il piano di sicurezza e coordinamento ed i piani operativi di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, regolati dal d.lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni, sono documenti redatti da soggetti diversi ed in tempi diversi, ma di cui è indispensabile assicurare l'integrazione e la complementarità, al fine di realizzare una corretta gestione della sicurezza durante l'intero processo costruttivo. Il D. Lgs. 528/99 ha apportato modifiche ed integrazioni all'originario D. Lgs. 494/96, che fissa i requisiti minimi di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, a recepimento della direttiva europea 92/57/CEE, nota come "direttiva cantieri".
Fra queste, l'obbligo per tutte le imprese esecutrici di redigere, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, il piano operativo di sicurezza (POS), inteso come "piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)". Tale piano costituisce "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, con riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 626/94 e successive modifiche". La sua redazione rappresenta quindi un obbligo fondamentale del datore di lavoro, che, ai sensi dell'art. 1, commi 1 / 4-ter del d.lgs. 626/94, non è delegabile ed è quindi soggetto alla sua responsabilità diretta. L'art. 31, comma 1-bis, lettera c), della l. 109/94, legge quadro per i LL.PP., precisa che tale piano "attiene alle proprie scelte autonome (dell'appaltatore) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori".
Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori spetta il compito, sancito dall'art. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 494/96, di "verificare l'idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il PSC, ed il suo adeguamento, ad opera delle imprese esecutrici, in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute". Si è quindi configurata una situazione nuova e diversa, rispetto all'originario d.lgs. 494/96, in cui la pianificazione della sicurezza nel cantiere avviene attraverso non uno, ma due piani: il PSC, avente necessariamente caratteristiche generali, ed il POS, inteso come suo sviluppo di dettaglio.
I RIFERIMENTI NORMATIVI
L'esperienza e la costante attenzione sono di fondamentale importanza nel progettare, impiantare e dirigere un cantiere o un processo produttivo in generale, ma altrettanto importante è il costante riferimento alla normnativa in materia di sicurezza ed alle norme tecniche specifiche. In tal modo i responsabili della sicurezza possono evitare omissioni o errori che, anche se in buona fede, comporterebbero pericoli per gli operatori e sanzioni per loro stessi.

I decreti prevenzionali

Tali normative hanno rappresentato ed in parte rappresentano ancora il nucleo centrale della disciplina prevenzionale articolata attraverso:

· D.P.R. 547 del 1955, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

· D.P.R. 303 del 1956 recante norme sull'igiene del lavoro;

· D.P.R. 164 del 1956 contenente norme specifiche per il settore delle costruzioni.

Tali decreti contengono, in maniera estremamente dettagliata (alcune centinaia di articoli), disposizioni di carattere tecnico inerenti alla esecuzione delle operazioni ed all'uso di strutture e macchinari di cantiere. Gli stessi decreti hanno introdotto il regime sanzionatorio ed hanno individuato i soggetti responsabili dell'attuazione delle nonne di sicurezza. Il limite riconosciuto a tali norme consiste essenzialmente nella obsolescenza delle stesse rispetto alla innovazione tecnologica.

1.2 La legge SS del 1990

Facendo chiarezza nel complesso quadro nornativo italiano, la L.55 stabilisce a carico delle imprese esecutrici, l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. La stessa legge introduce una disciplina molto restrittiva (in parte modificata dal successivo D.L. 406/9 1) in materia di subappalti imponendo all'impresa affidataria il ... Coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti con il piano presentato all'appaltatore. Il soggetto principalmente responsabile di tale verifica è individuato nel direttore tecnico di cantiere dell'impresa affidataria principale.

1.3 Le normative comunitarie

In ambito comunitario è ormai presente una vasta ed articolata normativa, sotto forma delle usuali direttive, relativa agli ambienti di lavoro. Tra le più significativa vanno ricordate:

· D.E.n. 392 del 1989;

· D.E.n. 368 del 1991;

· D.En. 57 del 1992;

In Italia l'orientamento è ovviamente quello di adeguarsi rapidamente a tali direttive modificando o integrando la legislazione nazionale. Per quanto attiene al settore costruzioni il D.L. 277 del 1991 ha dato attuazione a numerose direttive comunitarie così come il D.P.R. 626 del 1994 del quale si riporta un ampio stralcio del testo in appendice al presente volume.

1.4 La legislazione regionale

Cronologicamente come soggetti ultimi arrivati, ma non meno titolati in materia, troviamo le regioni. Queste, con normative apposite o nell'ambito della regolamentazione degli appalti, hanno introdotto o modificato norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. La regione Sicilia ad esempio con la L.R. n. 10 del 1993, interpretando in modo severo Le nonne inerenti la responsabilità del direttore dei lavori, si spinge a prevedere la revoca dell'incarico nei casi di grave inadempienza. Estremamente significativa è anche la L.R. 49 del 1992 emanata dalla regione Marche che introduce per la prima volta il concetto di sicurezza già nella fase di progettazione attribuendo di fatto precise responsabilità allo stesso progettista. La stessa legge indica che i costi derivanti dall'applicazione dei piani di sicurezza debbano essere tenuti separati da quelli delle opere e non compresi nel prezzo a base d'appalto. Quest'ultima indicazione in pratica stabilisce che se devono essere fatte economie sui costi di produzione, le stesse non devono pesare sulla sicUrezza.

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